Assicurazione auto, deroghe e sospensione

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Assicurazione auto, deroghe e sospensione

L’assicurazione RC – responsabilità civile – è obbligatoria per legge, come sanno tutti gli automobilisti/motociclisti. Tuttavia, forse è meno noto un cambiamento in senso restrittivo introdotto dal DLgs 2023, n. 184 che recepisce la Direttiva UE 2021/2118.

La normativa ha esteso l’obbligo di coperturta assicurativa anche ai veicoli inutilizzati parcheggiati in aree private. In passato, tale obbligo sussisteva solo quando il veicolo era posteggiato su suolo pubblico (una strada, il parcheggio di un supermercato, un parking sotterraneo…), considerando la possibilità di un danno derivante – per esempio – da una perdita di benzina o da un movimento accidentale causato dalla rottura del freno a mano.

 

Deroghe

Come spesso accade, la legge prevede deroghe alla sua applicazione: in questo caso, le derogheriguardano i veicoli non idonei all’uso.

La prima e più importante è l’esenzione per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione. Quindi non basta parcheggiarli nel proprio box, ma occorre la cancellazione dal Pra per demolizione, esportazione o revoca/annullamento della carta di circolazione.

Seconda deroga all’assicurazione RC auto: potranno non pagare i proprietari di veicoli il cui uso è vietato, temporaneamente o permanentemente. Il divieto di circolazione deve arrivare dall’autorità che, per esempio, sequestra o confisca un mezzo o lo sottopone a fermo amministrativo.

La terza deroga riguarda i proprietari di veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto. Basti pensare alle auto senza motore o quelle ridotte a rottami dopo un incidente stradale.

 

Sospensioni

A norma dell’art. 122 bis del CAP (Codice delle Assicurazioni Provate), è sempre possibile sospendere temporaneamente la polizza per mancato utilizzo del veicolo; in passato, questa possibilità era a discrezione della compagnia assicurativa. 

Il periodo di sospensione può essere prorogato più volte rispetto alla durata inizialmente comunicata, con il limite massimo di 10 mesi (11 per i veicoli storici) per annualità; la sospensione è attiva dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione (portale dell’Automobilista). 

Per l’attivazione è necessaria una comunicazione formale alla compagnia assicurativa (raccomandata, PEC, servizio clienti online, direttamente in agenzia), specificando il periodo di sospensione e fornendo i dati del contraente, della polizza e del veicolo. la sospensione è sempre gratuita. La polizza si riattiva automaticamente dal giorno indicato come termine della sospensione; durante questo periodo, il veicolo non sarà coperto da alcuna assicurazione. I giorni di copertura assicurativi persi verranno recuperati prorogando la scadenza della polizza.

Si può lasciare il veicolo parcheggiato in aree pubbliche? Il ministero dell’Interno ha chiarito che con la nuova normativa, i veicoli con assicurazione sospesa sono esenti dalle sanzioni previste per i veicoli non assicurati, a condizione che:

  • l’assicurazione risulti sospesa secondo le modalità previste dal CAP
  • la sospensione sia registrata nella banca dati dei veicoli, rendendo l’informazione facilmente accessibile alle autorità

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